diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12619 del 02/03/2006 Cc. (dep. 10/04/2006) Rv. 234546 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Latitante - Volontarietà dello stato di latitanza - Volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento - Prova - Estrema gravità dei fatti commessi - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234546-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE

Ai fini della restituzione in termini, la volontarietà dello stato di latitanza non postula che l'interessato sia a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo semplicemente sufficiente che egli sappia che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti; tuttavia, è necessario che risulti che egli si sia posto in condizioni di irreperibilità avendo notizia delle sue pendenze giudiziarie e cioè che sussista la volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento preclusiva della restituzione in termini, e tale prova non può essere costituita soltanto dalla estrema gravità dei fatti commessi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)