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Sez. 1, Sentenza n. 45237 del 22/10/2003 Cc. (dep. 24/11/2003) Rv. 226758 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Imputato latitante - Restituzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226758-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE

La restituzione nel termine ai fini dell'impugnazione tardiva della sentenza contumaciale (art. 175, secondo comma, cod. proc. pen.), che presuppone la non addebitabilità al condannato in contumacia della mancata conoscenza della decisione, non può essere concessa al latitante, che, nel sottrarsi volontariamente al procedimento, si è posto scientemente nella condizione di non poterne conoscere lo sviluppo e l'esito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)