Sez. 1, Sentenza n. 17703 del 04/03/2010 Ud. (dep. 10/05/2010) Rv. 247061 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO | Erronea dichiarazione di latitanza - Nullità della citazione a giudizio - Conseguenze.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO
L'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato, siccome fondata su decreto invalido per assenza di ricerche, pur risultando dagli atti la stabile dimora all'estero dell'imputato medesimo, inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerare "tamquam non esset" e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento dinanzi al giudice dell'udienza preliminare. (Nella specie, sono state ritenute irrituali le notifiche eseguite presso il difensore di ufficio e illegittima la dichiarazione di contumacia, e conseguentemente sono stati annullati decreto di rinvio a giudizio e sentenze di primo e secondo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)