Sez. 1, Sentenza n. 8341 del 13/11/1987 (Rv. 455910 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL PRETORE - CONSEGUENZE - ART. 48 LEGGE REGIONE PUGLIA 31 MAGGIO 1980 N. 56 - INAPPLICABILITÀ.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL PRETORE - CONSEGUENZE - ART. 48 LEGGE REGIONE PUGLIA 31 MAGGIO 1980 N. 56 - INAPPLICABILITÀ.*
In tema di sanzioni pecuniarie amministrative la nuova disciplina introdotta dal capo i della legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi compreso pertanto l'art. 22 il quale attribuisce la Competenza per l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento della pena pecuniaria al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, trova generale applicazione per tutte le violazioni senza che possa distinguersi tra violazioni depenalizzate con detta legge e con leggi anteriori o aventi ab origine natura amministrativa (art. 12). Di conseguenza la disposizione dell'art. 48 legge regione Puglia 31 maggio 1980 n. 56 che rinvia alla normativa del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, il cui art. 3, in tema di opposizione all'ingiunzione, fissa l'alternativa Competenza del conciliatore, del pretore o del tribunale del luogo secondo le regole del codice di procedura civile, in contrasto con il citato art. 22 legge n. 689 del 1981, non può più trovare applicazione in quanto in tema di giurisdizione e di Competenza le relative regole sono di emanazione esclusiva del legislatore nazionale (art. 102, 108, 116, 117 cost.) ed entrano immediatamente in vigore. (V 2709/85, mass n 440495).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 102, Costituzione art. 108, Costituzione art. 116, Costituzione art. 117 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 31/05/1980 num. 56 art. 48 n. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)