Sez. U, Sentenza n. 659 del 03/02/1989 (Rv. 461727 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL PRETORE EX LEGGE N. 689 DEL 1981 - AMBITO.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL PRETORE EX LEGGE N. 689 DEL 1981 - AMBITO.*
In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, la nuova disciplina introdotta dal capo primo della legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi compreso, pertanto, l'art. 23 undicesimo comma, sul potere del pretore, in Sede d'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa delle sanzioni medesime, di sindacare il merito del provvedimento e di modificarlo anche sul "quantum" (e, quindi, in caso di carenza di motivazione in ordine all'ammontare della sanzione, di fissarne direttamente l'entità), trova applicazione nei procedimenti pendenti con riguardo a violazioni commesse anteriormente, in forza della disposizione transitoria dell'art. 40 di detta legge, senza che possa distinguersi fra infrazioni con essa depenalizzate ed infrazioni depenalizzate con leggi precedenti, ovvero aventi "ab origine" natura di illecito amministrativo. (Conf 8341/87, mass n 455910; (Conf 2709/85, mass n 440495).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)