Sez. 3, Sentenza n. 213 del 25/11/1985 Ud. (dep. 14/01/1986) Rv. 171554 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DIVIETO DI ESEGUIRE LAVORI A DISTANZA INFERIORE A CINQUE METRI DALLE LINEE ELETTRICHE - RIFERIBILITÀ ALLE LINEE INTERRATE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: LAVORI DI SCAVO IN PROSSIMITÀ DI LINEA INTERRATA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DIVIETO DI ESEGUIRE LAVORI A DISTANZA INFERIORE A CINQUE METRI DALLE LINEE ELETTRICHE - RIFERIBILITÀ ALLE LINEE INTERRATE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: LAVORI DI SCAVO IN PROSSIMITÀ DI LINEA INTERRATA.*
Il divieto di eseguire lavori a distanza inferiore ai cinque metri da linee elettriche aeree, di cui all'art. 11 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, si riferisce alle sole linee aeree. (nella specie, relativa ad annullamento di sentenza pretorile di condanna, la suprema Corte, ribadito che il divieto riguarda anche i lavori di scavo, ha ritenuto che tale distanza minima è giustificata per le linee aeree, costituite da cavi nudi e con tensioni di regola elevate, ma è priva di significato per le linee interrate, costituite da cavi coperti da rivestimenti isolanti). (V mass n 154156; (Conf mass n 106768).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)