Sez. 2, Sentenza n. 915 del 01/04/1974 (Rv. 368815 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO SUSSIDIARIO.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO SUSSIDIARIO.*
Il richiamo al comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto costituisce un elemento interpretativo sussidiario, al quale l'interprete deve far ricorso solo quando la comune intenzione delle parti gia non emerga, chiara ed univoca, dalla lettera del negozio. (V 472'73, mass n 362476).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)