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Sez. 1, Sentenza n. 472 del 15/02/1973 (Rv. 362476 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - DI BUONA FEDE - CARATTERE SUSSIDIARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362476-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - DI BUONA FEDE - CARATTERE SUSSIDIARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Il criterio posto, in tema di interpretazione della volonta contrattuale, dal secondo comma dell'art 1362 cod civ che attribuisce Rilevanza ermeneutica anche al comportamento complessivo delle parti successivo alla conclusione del contratto, al pari del principio della interpretazione secondo buona fede, previsto dall'art 1366 cod civ, hanno carattere sussidiario, nel senso che il giudice puo farvi ricorso solo quando l'interpretazione delle clausole contrattuali, esaminate nel loro significato letterale, logico e sistematico non fornisca elementi idonei e sufficienti per l'individuazione della comune intenzione delle parti e sussista dubbio sul reale significato delle dichiarazioni consacrate nel contratto. (V 974/71, mass n 350919; 745/69, mass n 339041).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)