Sez. 3, Sentenza n. 3154 del 23/03/1991 (Rv. 471416 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Procedimento di convalida di sfratto - Ordinanza del Pretore di rilascio dell'immobile ex art. 665 cod. proc. civ. - Contemporanea remissione al tribunale quale giudice competente per il merito - Natura di sentenza del provvedimento di remissione - Contestazione della competenza del tribunale - Impugnativa a mezzo di regolamento di competenza - Necessità.
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere
Qualora il pretore adito in sede di procedimento di convalida di sfratto disponga con ordinanza, ex art. 665 cod. proc. civ., il rilascio dell'immobile locato e rimetta contemporaneamente le parti davanti al tribunale quale giudice competente per il giudizio di merito, il provvedimento assume, in relazione a tale ultima statuizione, natura di sentenza, con la conseguenza che la competenza del tribunale resta ferma ove la parte non abbia proposto avverso la stessa regolamento di competenza, ovvero - ricorrendone le condizioni - il giudice ad quem non abbia proposto d'ufficio detto regolamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)