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Sez. L, Sentenza n. 10206 del 20/10/1990 (Rv. 469498 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - CALCOLO - CRITERIO DELLA ONNICOMPRENSIVITÀ - APPLICABILITÀ - PREVISIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL PERSONALE CON DIRITTO A PENSIONE - ESTENSIONE - CLAUSOLE CONTRATTUALI ESCLUSIVE DELLA COMPUTABILITÀ DI EMOLUMENTI DI NATURA RETRIBUTIVA - NULLITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469498-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - CALCOLO - CRITERIO DELLA ONNICOMPRENSIVITÀ - APPLICABILITÀ - PREVISIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL PERSONALE CON DIRITTO A PENSIONE - ESTENSIONE - CLAUSOLE CONTRATTUALI ESCLUSIVE DELLA COMPUTABILITÀ DI EMOLUMENTI DI NATURA RETRIBUTIVA - NULLITÀ - FATTISPECIE.*

Il principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 124 del 1975, secondo cui la retribuzione da prendere a base del calcolo dell'indennità di buonuscita spettante al personale autoferrotranviario senza diritto a pensione (artt. 26 e 27 all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148) deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., trova applicazione anche riguardo all'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva (accordo nazionale 19 febbraio 1948 e contratto collettivo 23 luglio 1976) in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, la quale ha anch'essa la medesima natura e funzione dell'indennità di anzianità prevista in via generale dal codice civile, con la conseguente nullità di clausole contrattuali eventualmente esclusive della computabilità di emolumenti di natura retributiva (nella specie, cosiddetto elemento distinto della retribuzione di cui all'accordo nazionale del 21 maggio 1981). (Conf 2056/90, mass n 465889; (Conf 443/90, mass n 464981; (Conf 346/89, mass n 461481).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12, Contr. Coll. 23/07/1976, Contr. Coll. 21/05/1981

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)