Sez. L, Sentenza n. 443 del 25/01/1990 (Rv. 464981 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - LIQUIDAZIONE - RETRIBUZIONE ULTIMA RAGGIUNTA - INCLUSIONE DI OGNI EMOLUMENTO FISSO E CONTINUATIVO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - LIQUIDAZIONE - RETRIBUZIONE ULTIMA RAGGIUNTA - INCLUSIONE DI OGNI EMOLUMENTO FISSO E CONTINUATIVO.*
Con riguardo all'indennità di buonuscita, prevista dai contratti collettivi, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, in favore degli agenti autoferrotramvieri i quali abbiano maturato il diritto a pensione, - indennità che ha natura di corrispettivo differito al pari di quella contemplata dal successivo art. 26 del regolamento all. A R.d. n. 148 cit. In favore del personale cessato dal servizio, che non abbia invece maturato tale diritto - le clausole dei contratti collettivi che disciplinano il computo di tale indennità in base alla retribuzione ultima raggiunta (nella specie: art. 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948) debbono essere interpretate nel senso che in detta base retributiva debba essere incluso ogni emolumento fisso e continuativo, attesa l'inderogabilità del criterio di omnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta (ex art. 2120 e 2121 cod. civ. nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982 sul T.F.R.) per la liquidazione di ogni emolumento che abbia la stessa natura dell'indennità di anzianità. (V 40/87, mass n 449845; (Conf 5609/85, mass n 442800; (Conf 3009/84, mass n 435049).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)