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Sez. 5, Sentenza n. 1892 del 17/12/1996 Ud. (dep. 27/02/1997) Rv. 207521 - 01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Rese da soggetto che sin dall'inizio doveva essere sentito come indagato - Inutilizzabilità "erga omnes" - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207521-01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI

Le dichiarazioni rese da soggetto che doveva essere come persona sottoposta alle indagini sono inutilizzabili "erga omnes". Ciò è reso evidente dal testo dell'art. 63 comma secondo cod. proc. pen. che nel sancire la sanzione "de qua" non pone, a differenza del comma primo la limitazione: "contro la persona che le ha rese". Trattasi di un deterrente introdotto dal legislatore contro ipotesi patologiche, in cui deliberatamente o colpevolmente si ignorano i già preesistenti indizi di reità nei riguardi dell'escusso, con periodo di dichiarazioni accusatorie, compiacenti e negoziate, a carico di terzi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)