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Sez. 3, Sentenza n. 6528 del 16/07/1997 (Rv. 506052 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Azione disciplinare contro i notai - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Effetti - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506052-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Per il disposto dell'art. 146 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 la prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai si compie con il decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa ancorché vi siano stati atti di procedura e, quindi, non subisce interruzioni per effetto degli atti con i quali l'azione disciplinare è stata proposta né di quelli successivi compiuti dal Consiglio notarile o dalla Autorità giudiziaria ordinaria in sede di impugnazione delle sanzioni. Detta prescrizione, operando "ex lege", deve essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Corte Cost. 40 del 1990.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)