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Sez. 3, Sentenza n. 4055 del 07/04/1995 (Rv. 491685 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Azione disciplinare contro i notai - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Fatti non idonei ad interromperla - Elencazione.
Stato
decisa il 1995-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491685-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Poiché l'art. 146 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 prevede che l'azione disciplinare contro i notai si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, "ancorché vi siano stati atti di procedura", l'inizio del procedimento disciplinare, la contestazione delle infrazioni, le pronunce del consiglio notarile o del tribunale e quelle emesse in sede di appello non producono l'interruzione della prescrizione, sicché non incidono sul decorso del relativo termine (nella specie, era stata applicata la sanzione della censura a seguito di una violazione disciplinare non integrante reato, per avere il notaio, dopo essere stato trasferito ad altra sede, mantenuto il recapito nella precedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)