Sez. L, Sentenza n. 654 del 23/01/1999 (Rv. 522586 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Facoltà del lavoratore iscritto a forme previdenziali diverse - Ricongiunzione dei periodi contributivi ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione secondo le disposizioni della legge 7 febbraio 1979, n. 29 - Assoggettamento di ciascun periodo assicurativo alle regole sue proprie - Criteri.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Gli artt. 1, commi terzo e quarto, e secondo legge 7 febbraio 1979, n.29, vanno interpretati nel senso che, ove l'assicurato richieda con un'unica domanda la ricongiunzione dei periodi assicurativi pregressi, sottoposti dalla legge a regimi diversi di ricongiunzione, ciascun periodo resterà soggetto alle regole sue proprie; sicché per i pregressi rapporti di lavoro subordinato, non soggetti a limiti temporali, l'eventuale onere di ricongiunzione andrà calcolato con riferimento al momento della domanda; mentre per i pregressi rapporti di lavoro autonomo le condizioni di ricongiunzione, ove non siano maturate al momento della domanda, dovranno essere calcolate al momento di maturazione del requisito contributivo quinquennale immediatamente antecedente come lavoratore subordinato.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)