Sez. 3, Sentenza n. 14871 del 16/11/2000 (Rv. 541791 - 01)
LOCAZIONE - ADDIZIONI ALLA COSA LOCATA | "Ius tollendi" - Esercizio successivamente alla cessazione del rapporto - Ammissibilità.
LOCAZIONE - ADDIZIONI ALLA COSA LOCATA
Lo "ius tollendi" di cui all'art. 1593 cod. civ. può essere esercitato anche successivamente alla cessazione del rapporto locatizio, in quanto la disposizione, che riconosce al conduttore il diritto di togliere le addizioni, separabili senza nocumento della cosa locata, non fissa un termine per l'esercizio di tale diritto, ma condiziona soltanto l'esercizio di esso alla volontà del proprietario di non voler ritenere per sè le addizioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)