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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2501 del 04/02/2013 (Rv. 624896 - 01)

LOCAZIONE - ADDIZIONI ALLA COSA LOCATA | Acquisto della loro proprietà, per accessione, in favore del locatore proprietario della cosa locata - Configurabilità - Deroga - Clausola contrattuale - Ammissibilità - Effetti.
Stato
decisa il 2013-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624896-01

LOCAZIONE - ADDIZIONI ALLA COSA LOCATA

In tema di locazione, gli incrementi del bene locato, in applicazione del principio generale dell'accessione, divengono di proprietà del locatore, proprietario della cosa locata, pur con le specifiche modalità dettate dall'art. 1593 cod. civ., rimanendo, tuttavia, in facoltà delle parti di prevedere apposita clausola derogatrice volta ad escludere che il bene immobilizzato nel suolo sia ritenuto dal proprietario di quest'ultimo; in presenza di tale accordo, pertanto, il contratto di locazione, per tutta la sua durata, costituisce titolo idoneo a impedire l'accessione, configurandosi il diritto del conduttore sul bene costruito come diritto non reale, che si estingue con il venir meno del contratto stesso e con il riespandersi del principio dell'accessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)