Sez. 1, Sentenza n. 21468 del 19/09/2013 (Rv. 627930 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - TERMINI | P.A. - Termine per l'istanza di arbitrato - Decorrenza - Provvedimento conclusivo della fase amministrativa di definizione di eventuali controversie - Nota o missiva - Equipollenza - Esclusione.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - TERMINI
In caso di clausola compromissoria, che preveda la proposizione dell'istanza di arbitrato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento amministrativo conclusivo della previa fase di definizione amministrativa di eventuali controversie, il "dies a quo" non può essere identificato nella missiva, consistente nella nota del dirigente degli affari legali del comune, che si limiti a rendere noto alle controparti il rigetto della richiesta formulata, atteso che detto provvedimento deve consistere in una manifestazione formale, notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, proveniente dal legale rappresentante dell'ente o da un organo a ciò legittimato, che esprima la presa d'atto di una controversia e la volontà di risolverla e che ne contenga una decisione definitiva.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)