Sez. U, Sentenza n. 14385 del 21/06/2007 (Rv. 598790 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso - Rilievo d'ufficio - Termine alle parti per osservazioni - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, che sia sollevata dal P.G. all'udienza di discussione, la sottrae alla sfera di operatività dell'art. 384 cod. proc. civ., comma 3, come sostituito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12, escludendo ogni necessità di riservare la decisione con assegnazione di un termine alle parti per osservazioni, applicandosi lo stesso principio in tema di eccezione su questione rilevabile d'ufficio, sollevata da una parte con memoria: va a tal fine considerato che i difensori delle parti possono presentare alla Corte osservazioni in merito alle conclusioni del P.G., a norma dell'art. 379 cod. proc. civ., ultimo comma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)