Sez. 1, Sentenza n. 1284 del 04/04/1977 (Rv. 384980 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - NATURA - RIGETTO - DELL'ISTANZA DI REVOCA - DANNI PER IL FALLIMENTO - DIRITTO DEL FALLITO AL RISARCIMENTO - INSUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - NATURA - RIGETTO - DELL'ISTANZA DI REVOCA - DANNI PER IL FALLIMENTO - DIRITTO DEL FALLITO AL RISARCIMENTO - INSUSSISTENZA.*
La responsabilita del creditore istante per i danni subiti dal fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento, poi riconosciuta infondata, si inquadra nella responsabilita processuale per lite temeraria prevista dall'art 96 cod proc civ. conseguentemente, ove la dichiarazione di fallimento non sia stata revocata, il fallito non puo chiedere - e tantomeno in un giudizio autonomo - la condanna del creditore istante al risarcimento del danno derivatogli dalla dichiarazione medesima, poiche si tratta di un danno che, trovando la sua causa in un provvedimento giurisdizionale avente efficacia di cosa giudicata, difetta del requisito della antigiuridicita necessario ad integrare la fattispecie della responsabilita per atto illecito e non e, comunque, eziologicamente ricollegabile all'istanza presentata dal medesimo creditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)