Sez. 1, Sentenza n. 971 del 14/02/1979 (Rv. 397155 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 96 COD PROC CIV - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - DEL CREDITORE ISTANTE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 96 COD PROC CIV - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
Per l'identita strutturale che accomuna la procedura fallimentare all'ordinaria procedura esecutiva, la responsabilita del creditore che ha proposto l'istanza di dichiarazione di fallimento per i danni derivati al debitore da tale dichiarazione, in caso di revoca della medesima, costituisce una particolare applicazione al processo fallimentare della responsabilita processuale aggravata, disciplinata dall'art 96 cod proc civ. ne consegue che anche in tale ipotesi bisogna tener distinta la revoca della dichiarazione di fallimento conseguente all'accertata insussistenza del credito vantato dall'istante, da quella che viene pronunciata, pur sussistendo detto credito, per Mancanza di alcuno dei presupposti soggettivi od oggettivi, processuali o sostanziali, necessari per una legittima dichiarazione di fallimento: nel primo caso, infatti, ai fini dell'affermazione della responsabilita dell'istante e sufficiente accertare che egli abbia agito senza la normale prudenza nel richiedere la dichiarazione di fallimento, mentre, nel secondo caso, e necessario accertare che la sua condotta sia stata dolosa o gravemente colposa, secondo le diverse previsioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'art 96 cod proc civ. (Conf 4336/78, mass n 394009; (Conf 4276/78, mass n 393928; (Conf 3540/77, mass n 387133; (Conf 1284/77, mass n 384980; (Conf 947/77, mass n 384568).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)