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Sez. 3, Sentenza n. 294 del 17/11/1998 Ud. (dep. 13/01/1999) Rv. 212848 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Proprietario dell'area oggetto della costruzione abusiva - Estraneo all'esecuzione dell'opera ed alla committenza dei lavori - Responsabilità ex art. 20 legge 47 del 1985 - Insussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1998-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212848-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Il reato previsto dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 è di natura propria, poiché la norma individua con esattezza i soggetti responsabili dell'illecito, specificamente elencati in: titolare della concessione edilizia, committente, costruttore e direttore dei lavori. Altri soggetti possono essere ritenuti colpevoli dell'abuso commesso dall'"intraneus" se vi sia la prova di una cosciente e volontaria partecipazione. Non può essere pertanto sanzionata una condotta di mera tolleranza senza una collaborazione attiva, quale quella del proprietario dell'area.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)