Sez. 3, Sentenza n. 12163 del 12/07/1999 Ud. (dep. 26/10/1999) Rv. 215078 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Proprietario del suolo non committente né esecutore dei lavori - Responsabilità penale - Sussistenza - "Ratio".
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Il proprietario consapevole che sul suo terreno sia eseguita da un terzo una costruzione abusiva e, potendo intervenire, deliberatamente se ne astenga, pone in essere una condotta omissiva che condiziona, rendendola possibile, la realizzazione della predetta opera abusiva che è, quindi, conseguenza diretta anche della sua omissione della quale egli deve essere ritenuto responsabile ai sensi del principio generale di causalità di cui al primo comma dell'art.40 cod. pen.. D'altra parte, anche il secondo comma del succitato art.40 cod. pen., per il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", deve essere interpretato in termini solidaristici, alla luce dell'art. 41, comma 2, Cost., sicché è da ritenere che il proprietario non possa utilizzare la cosa propria né consentire che altri la utilizzi in modo che ne derivi danno ai consociati ed abbia, quindi, l'obbligo giuridico di non consentire che l'evento dannoso o pericoloso si realizzi. Ne consegue che in virtù delle norme che regolano il concorso di persone nel reato si deve ritenere che il proprietario risponda, a titolo di concorso morale, non solo nel caso di costruzione senza concessione(reato che può essere commesso da chiunque) ma anche nel caso di costruzione in totale difformità dalla concessione(reato configurabile in base all'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n.47 a carico dei soli soggetti ivi indicati).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)