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Sez. 2, Sentenza n. 1281 del 22/04/1972 (Rv. 357797 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - TRANSAZIONI - LIQUIDAZIONE A CARICO DEL SOCCOMBENTE - GIUDIZI PER PAGAMENTO DI SOMME O RISARCIMENTO DANNI - VALORE - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AI SOLI GIUDIZI DEFINITI CON UNA PRONUNCIA DEL GIUDICE SUL MERITO - GIUDIZI CONCLUSI CON TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE A CARICO DEL CLIENTE NEI CONFRONTI DEL PATRONO - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1972-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357797-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - TRANSAZIONI - LIQUIDAZIONE A CARICO DEL SOCCOMBENTE - GIUDIZI PER PAGAMENTO DI SOMME O RISARCIMENTO DANNI - VALORE - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AI SOLI GIUDIZI DEFINITI CON UNA PRONUNCIA DEL GIUDICE SUL MERITO - GIUDIZI CONCLUSI CON TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE A CARICO DEL CLIENTE NEI CONFRONTI DEL PATRONO - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La disposizione del secondo comma dell'art 6 del DM 2 aprile 1965, secondo la quale nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente il valore della causa e determinato a norma del codice di procedura civile, avendo, pero, riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce esclusivamente alla definizione giudiziale della lite con una pronuncia del giudice attributiva alla parte vittoriosa di una somma che si discosta da quella che e stata oggetto della pretesa spiegata in giudizio. Detta disposizione non tocca la sfera dei rapporti distinti tra patrono e cliente e pertanto, per il pagamento delle spese, diritti ed onorari, va fatto riferimento, nel caso di transazione, non gia ai rapporti fra le parti ed ai correlativi accordi tra di esse eventualmente intervenuti, bensi, a termini della prima parte dell'art 9 della legge 13 giugno1942, n 794, al rapporto tra il patrono ed il proprio cliente e cio con riguardo al valore della causa desunto da quello dedotto ad oggetto della domanda. (V 1387'69, mass n 340128; 1543'67, mass n 328288).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 9, DM 02/04/1965 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)