Sez. 1, Sentenza n. 4495 del 05/05/1998 (Rv. 515078 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Omessa audizione del rappresentante dell'istituto di ricovero del minore - Conseguenze - Nullità del procedimento - Deducibilità - Limiti (art. 161 cod. proc. civ.) - Deduzione della nullità per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
La nullità della procedura di adottabilità, esperita dinanzi al tribunale, derivante dalla mancata audizione del rappresentante dell'istituto di ricovero del minore (audizione prevista dall'art. 15, secondo comma, della legge 184 del 1983) deve essere fatta valere, in ossequio al principio di conversione delle nullità processuali in motivi di impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.), con specifica doglianza in grado di appello, con la conseguenza che tale nullità non è più deducibile, per la prima volta, nel giudizio di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)