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Sez. 1, Sentenza n. 4054 del 09/05/1997 (Rv. 504166 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Omessa audizione del rappresentante dell'istituto di ricovero del minore - Conseguente nullità delle procedure - Deducibilità - Limiti ex art. 161 cod. proc. civ. - Deducibilità della nullità, in sede d'appello o di giudizio di Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504166-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE

La nullità della procedura di adottabilità per l'omissione dell'audizione del rappresentante dell'Istituto presso cui è ricoverato il minore può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie fissate dall'art. 161 cod. proc. civ. con la conseguenza che, ove siffatta nullità non sia fatta valere nel giudizio di opposizione non può essere dedotta in appello e tantomeno in Cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)