Sez. 1, Sentenza n. 3526 del 27/07/1989 (Rv. 463504 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE - PREVIA AUDIZIONE DELLE PERSONE ALLE QUALI IL MINORE È AFFIDATO EX ART. 15, SECONDO COMMA, LEGGE N. 184 DEL 1983 - FINALITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA PROCEDURA E DEL PROVVEDIMENTO TERMINATIVO DELLA STESSA - DEDUCIBILITÀ - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 161 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE - PREVIA AUDIZIONE DELLE PERSONE ALLE QUALI IL MINORE È AFFIDATO EX ART. 15, SECONDO COMMA, LEGGE N. 184 DEL 1983 - FINALITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA PROCEDURA E DEL PROVVEDIMENTO TERMINATIVO DELLA STESSA - DEDUCIBILITÀ - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 161 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
In tema di adozione speciale, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, l'audizione delle persone cui lo stesso è affidato, ex art. 15, secondo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, ha lo scopo di consentire al giudice di acquisire tutti i dati necessari alla valutazione ed alla tutela dell'interesse del minore, sicché deve ritenersi che la sua omissione determini la nullità della procedura e del provvedimento terminativo della stessa. Tale nullità, tuttavia, può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall'art. 161 cod. proc. civ., con l'ulteriore conseguenza che, ove siffatta nullità non sia stata fatta valere nel giudizio di opposizione, essa non può essere dedotta in fase di appello e, meno che mai, nel giudizio di Cassazione, se non riproposta nell'atto di appello. (V 3116/84, mass n 435155; (V 164/79, mass n 396233).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)