Sez. L, Sentenza n. 12430 del 25/05/2006 (Rv. 589755 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Giudizio promosso per il riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale o per infortunio - Trasposizione della fattispecie della unificazione della rendita all'interno di un rapporto processuale già esistente - Inammissibilità - Fondamento - Mera richiesta di "applicazione della rendita di legge" - Valore di implicita domanda di sommatoria dei postumi dei diversi eventi dannosi - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In tema di riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale o per infortunio, la fattispecie della unificazione della rendita non può essere trasposta, automaticamente, all'interno di un rapporto processuale già esistente il quale costituisce un'entità separata rispetto al rapporto sostanziale, disciplinato da proprie regole, quale la immodificabilità delle circostanze di fatto allegate nel processo, fatto salvo il "factum superveniens" che deve essere dedotto tempestivamente. Né la semplice richiesta di "applicazione della rendita di legge" può comportare, implicitamente, anche la domanda di sommatoria dei postumi dei diversi eventi dannosi (nella fattispecie, nella quale la richiesta di sommatoria era stata avanzata per la prima volta con le note difensive al termine del giudizio di primo grado, la Corte ha escluso, altresì, che potesse ricorrere l'ipotesi di modifica delle conclusioni originarie implicitamente autorizzata, in mancanza di opposizione della controparte, rilevando che le nuove conclusioni si basavano su di una circostanza diversa, originariamente non dedotta, né poi dedotta tempestivamente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)