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Sez. 2, Sentenza n. 4770 del 24/05/1996 (Rv. 497753 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE | Effetti - Vincoli di natura reale assimilabili alle servitù - Inosservanza delle pattuizioni - Conseguenza - Demolizione della costruzione in difformita - Domanda - Ammissibilita -.
Stato
decisa il 1996-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497753-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE

Le convenzioni tra privati, con le quali si stabiliscono reciproche limitazioni o vantaggi a favore e a carico delle rispettive proprietà individuali, specie in ordine alle modalità di edificabilità, restringono o ampliano definitivamente i poteri connessi alla proprietà attribuendo a ciascun fondo un corrispondente vantaggio e onere che ad esso inerisce come "qualitas fundi", ossia con caratteristiche di realità inquadrabili nello schema delle servitù. Pertanto, nell'ipotesi di inosservanza della pattuita convenzione limitativa dell'edificabilità, il proprietario del fondo dominante può agire nei confronti del proprietario del fondo servente con azione di natura reale per chiedere ed ottenere la demolizione dell'opera abusiva, non diversamente dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni ex art. 872 e 873 cod.civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)