Sez. 5 - , Sentenza n. 17515 del 14/07/2017 (Rv. 644911 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Cessione di impianti radiotelevisivi effettuata prima dell'entrata in vigore del comma 7-bis dell'art. 27 del d.lgs. n. 177 del 2005, introdotto dal d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011 (cd. decreto "salva Italia") - Qualificazione giuridica data dalle parti - Rettifica ai fini dell'applicazione dell'imposta - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 27, comma 7-bis, del d.lgs. n. 177 del 2005, introdotto dall'art. 40 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011 (cd. decreto "salva Italia"), non è consentita la rettifica, ai fini dell'applicazione dell'imposta, della qualificazione giuridica data dalle parti alle cessioni di impianti radiotelevisivi effettuate prima della data di entrata in vigore della norma citata, anche se a tale data la rettifica sia stata già effettuata ed impugnata con giudizio ancora in corso, stabilendo esso solo per le cessioni future un rigido criterio di qualificazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 27 com. 7, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 40 com. 9, Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)