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Sez. 5 - , Sentenza n. 18489 del 26/07/2017 (Rv. 645025 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Cessione di ramo di azienda o cessione di un singolo bene strumentale - Qualificazione – "Ius superveniens" - Intangibilità delle cessioni pregresse - Fattispecie relativa a contratto di compatibilizzazione di impianti.
Stato
decisa il 2017-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645025-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

In tema di qualificazione giuridica del contratto come cessione di azienda radiotelevisiva (con conseguente assoggettamento ad imposta di registro) o di cessione di un ripetitore singolarmente considerato (con conseguente assogettamento ad Iva), l'art. 27, comma 7-bis, del d.lgs. n. 177 del 2005, introdotto dall'articolo 40, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, ha stabilito che la cessione anche di un singolo impianto, purchè non riguardi le sole attrezzature, integra una cessione di azienda, prevedendo al contempo l'intangibilità fiscale delle cessioni precedenti alla sua entrata in vigore, per le quali resta ferma la qualificazione giuridica data dalle parti. (In applicazione di tale principio. la S.C. ha riconosciuto la pregressa qualificazione giuridica del cd. contratto di "compatibilizzazione" di impianti come contratto complesso di rideterminazione delle reciproche sfere di interferenza trasmissiva con contestuale cessione di un singolo ripetitore di segnale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 27 com. 7, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 40 com. 9, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)