Sez. 3, Sentenza n. 285 del 26/11/1999 Ud. (dep. 13/01/2000) Rv. 215353 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CIRCOSTANZE - IN GENERE | Sfruttamento e favoreggiamento - Attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c. p. - Inapplicabilità.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CIRCOSTANZE - IN GENERE
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. (concorso del fatto doloso della persona offesa) non è applicabile ai delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, sia sotto il profilo che il concorso della volontà della prostituta è elemento costitutivo delle due fattispecie, sia sotto il profilo che alla prostituta non può essere riconosciuta la qualità di persona offesa, ma soltanto di parte eventualmente danneggiata e di soggetto passivo, sia sotto il profilo che il fatto della prostituta costituisce soltanto occasione, prossima o remota, del delitto e non vera e propria causa o concausa dell'evento come prescrive l'art. 62 n. 5 c.p.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 5, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)