Sez. 2, Sentenza n. 6160 del 20/03/2006 (Rv. 587465 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO | Contratto preliminare avente ad oggetto immobile da frazionare - Formalità previste dall'art.5 d.P.R. n.650 del 1972 - Necessità - Esclusione.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO
Le formalità previste dall'art.5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.650, in tema di revisione del sistema catastale, per il caso in cui il trasferimento di immobili comporti il frazionamento di singole particelle, si riferiscono ai soli atti di trasferimento definitivo e non anche ai contratti preliminari di compravendita di immobili da frazionare; ne consegue che, con riferimento a questi ultimi, la loro eventuale mancanza non incide minimamente sulla validità ed efficacia del contratto, con riguardo al requisito della determinatezza del suo oggetto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 650 art. 5, Regio Decr. 08/10/1931 num. 1572 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)