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Sez. 1, Sentenza n. 8038 del 18/01/2011 Cc. (dep. 02/03/2011) Rv. 249843 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione di pene detentive brevi - Divieto per i condannati con recidiva reiterata - Nozione di applicazione della recidiva.
Stato
decisa il 2011-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249843-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

Il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini dell'operatività del divieto di sospensione dell'esecuzione di pene detentive brevi (art. 656, comma nono cod. proc. pen., come modificato dall'art. 9 della legge n. 251 del 2005), in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 656 com. 9 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)