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Sez. 2, Sentenza n. 2731 del 02/12/2015 Ud. (dep. 21/01/2016) Rv. 265729 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Nozione di applicazione della recidiva - Bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti - Rilevanza.
Stato
decisa il 2015-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265729-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)