Sez. L, Sentenza n. 3425 del 03/06/1982 (Rv. 421402 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - TRANSAZIONE - NULLITÀ EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - APPLICABILITÀ ALLE RINUNZIE E TRANSAZIONI GIÀ VALIDAMENTE AVVENUTE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - TRANSAZIONE - NULLITÀ EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - APPLICABILITÀ ALLE RINUNZIE E TRANSAZIONI GIÀ VALIDAMENTE AVVENUTE - ESCLUSIONE.*
Lo jus superveniens trova applicazione ai rapporti giuridici sorti anteriormente solo quando provveda a disciplinarne diversamente gli effetti rispetto alla previgente normativa, non anche quando siffatta applicazione possa avere la conseguenza di far disconoscere validità ed efficacia ad un atto che, secondo la legge del tempo sia NATO perfettamente valido ed efficace. Pertanto non è applicabile alle anteriori transazioni e rinunzie alla proroga legale dei contratti agrari (le quali restano, conseguentemente, soggette al regime di invalidazione del diritto comune) la norma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, la quale commina l'annullabilità, da farsi valere nel termine di decadenza di tre mesi, delle transazioni e rinunzie non espresse davanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali. (Conf 2370/80, mass n 406067).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)