Sez. 3, Sentenza n. 2370 del 12/04/1984 (Rv. 434412 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - CONCLUSE IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - VALIDITÀ - DISCIPLINA EX ART. 23 DI DETTA LEGGE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - CONCLUSE IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - VALIDITÀ - DISCIPLINA EX ART. 23 DI DETTA LEGGE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
In tema di contratti agrari, sono invalide, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 11 del 1971, soltanto le rinunce e le transazioni poste in essere dall'affittuario in tempo coevo o successivo all'entrata in vigore di detta normativa e non anche quelle concluse in data anteriore, non potendo detta disposizione, quale ius superveniens, condurre a disconoscere la validità e l'efficacia di un atto che, secondo la legge del tempo, sia NATO valido ed efficace. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversità di trattamento di dette rinunce o transazioni, a secondo dell'epoca in cui siano state effettuate, vertendosi in tema di posizioni giuridiche differenziate nel tempo, soggette ai criteri generali che regolano la successione delle leggi. (V 3425/82, mass n 421402; (V 2370/80, mass n 406067; (V 5711/79, mass n 402309; (V 4813/78, mass n 394509).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)