Sez. L, Sentenza n. 2370 del 12/04/1980 (Rv. 406067 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - TRANSAZIONE - NULLITA PREVISTA DALL'ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - APPLICABILITA RETROATTIVA A RINUNCE O TRANSAZIONI VALIDAMENTE AVVENUTE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - TRANSAZIONE - NULLITA PREVISTA DALL'ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - APPLICABILITA RETROATTIVA A RINUNCE O TRANSAZIONI VALIDAMENTE AVVENUTE - ESCLUSIONE.*
I requisiti di validita di un contratto vanno riscontrati in relazione alla legge del tempo della sua stipulazione, in quanto la norma sopravvenuta puo modificare gli effetti o il regime dei diritti scaturenti dal contratto, ma non puo provocarne la caducazione invalidando l'atto costitutivo. Pertanto l'art 23 della legge 11 febbraio 1971 n 11, sull'affitto dei fondi rustici, il quale dispone la nullita delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti all'affittuario da Disposizioni vincolistiche, non puo trovare applicazione quale ius superveniens per disconoscere validita ed operativita ad un atto che, secondo la legge del tempo, sia NATO valido ed efficace, in quanto l'invalidita sancita dal citato art 23 non si comunica retroattivamente. (Conf 235/78, mass n 389521; (Conf 5518/77, mass n 389158).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)