Sez. 1, Sentenza n. 708 del 14/03/1974 (Rv. 368544 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ORGANO COMPETENTE - PROCEDIMENTO LEGALE - MANCANZA - INEFFICACIA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ORGANO COMPETENTE - PROCEDIMENTO LEGALE - MANCANZA - INEFFICACIA.*
Gli enti pubblici non possono assumere impegni a concludere contratti se non nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge. I requisiti di validita degli impegni e dei contratti di tali enti riguardano la manifestazione di volonta, che deve provenire dall'organo al quale e attribuita la legale rappresentanza, il procedimento, che deve essere quello predeterminato, e la Forma, che deve essere quella scritta ad substantiam. La Mancanza di tali requisiti implica che gli impegni ed i contratti che gli enti pubblici pongono in essere sono privi di qualsiasi effetto giuridico. (Conf 1815'69, mass n 340908).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 151, Legge 15/10/1925 num. 2578 art. 16, Legge 15/10/1925 num. 2578 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)