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Sez. 2 - , Sentenza n. 8922 del 09/01/2019 Cc. (dep. 01/03/2019) Rv. 276323 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE | Contratto di locazione - Obbligazione accessoria del conduttore di pagamento degli oneri condominiali - Consegna della somma al locatore – Omesso versamento da parte del locatore in favore del condominio - Sussistenza del reato – Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276323-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE

Il locatore di un immobile, facente parte di un condominio, che ometta di versare il denaro che ha ricevuto dal conduttore - in adempimento di un'obbligazione accessoria del contratto di locazione - per il pagamento degli oneri condominiali, non risponde del reato di appropriazione indebita, in quanto non si costituisce su dette somme un vincolo di destinazione assimilabile a quello derivante dal mandato, né esse possono ritenersi, una volta consegnate al locatore, ancora di proprietà del conduttore, che resta estraneo al rapporto obbligatorio tra il comproprietario locatore e il condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)