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Sez. 1, Sentenza n. 2398 del 02/03/1995 (Rv. 490857 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Responsabilità per danni derivanti da sequestro in materia di brevetti per invenzioni industriali - Colpa "lieve" - Sussistenza - Necessità.
Stato
decisa il 1995-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490857-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE

La responsabilità per danni derivanti da procedimento esecutivo o cautelare, ai sensi dell'art. 96, comma secondo, cod. proc. civ., così come quella prevista dall'art. 82 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 per il sequestro in materia di brevetti per invenzioni industriali, presuppone la colpa "lieve", e cioè l'avere agito senza la normale prudenza del padre di famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)