diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6354 del 13/07/1996 (Rv. 498531 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) | Difetto di "periculum" - Responsabilità del richiedente il sequestro - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498531-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI)

Il difetto di normale prudenza che l'art. 96, secondo comma, del cod. proc. civ. considera causativo di responsabilità può evidenziarsi con riferimento ad ambedue gli elementi costitutivi del sequestro conservativo ("fumus boni iuris e periculum in mora"), sicché l'accertamento dell'inadempienza della parte contro la quale è stata ottenuta l'anzidetta misura cautelare non vale di per se ad esonerare dalla responsabilità derivante dall'averla imprudentemente richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)