Sez. 3, Sentenza n. 258 del 12/01/1999 (Rv. 522222 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Nozione - Giudice adito in riassunzione ex art. 50 cod. proc. civ. - Pronunzia su tutta la domanda proposta dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente e non sulle diverse conclusioni dell'atto di riassunzione - Vizio di ultrapetizione - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il vizio di "ultra" o "extrapetizione" ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine. Non incorre in tale vizio il giudice che, adito in riassunzione abbia pronunziato su tutta la domanda già proposta innanzi al giudice dichiaratosi incompetente e non sulle sole diverse conclusioni formulate nell'atto di riassunzione, atteso che in caso di riassunzione il processo continua a norma dell'art. 50 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)