Sez. 2, Sentenza n. 8479 del 13/06/2002 (Rv. 555038 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Configurabilità - Condizioni - Qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 cod. proc. civ., riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto, ma non riguarda, invece, le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati, quali "causa petendi" dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, avendo egli il potere - dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti che formano oggetto della contestazione, sempre che sia rispettato l'ambito delle questioni proposte e siano stati lasciati immutati il "petitum" e la "causa petendi", senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)