Sez. 3, Sentenza n. 1241 del 02/02/1995 (Rv. 490230 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Dichiarazione di incompetenza - Riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente - Effetti.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
Quando la riassunzione della causa dinnanzi al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza che dichiara l'incompetenza ed, in mancanza, in quello di sei mesi dalla comunicazione di tale sentenza, il processo continua, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinnanzi al giudice incompetente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)