Sez. L, Ordinanza n. 10559 del 21/04/2026 (Rv. 678703-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) - Disoccupazione involontaria - Dimissioni per giusta causa - Grave inadempimento datoriale - Necessità - Trasferimento del lavoratore a notevole distanza dalla residenza - Insufficienza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE
In tema di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa, la quale richiede l'accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento o, comunque, una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, con la conseguenza che, in ipotesi di dimissioni rassegnate per il trasferimento della sede di lavoro, la notevole distanza di essa dal luogo di residenza non è sufficiente, da sola, a ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)