Sez. L, Sentenza n. 17303 del 24/08/2016 (Rv. 640882 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione ordinaria - Risoluzione consensuale del rapporto - Spettanza - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 34, comma 5, della l. n. 448 del 1998, come interpretato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 269 del 2002), la perdita del diritto di percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista in caso di dimissioni opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro, sicché tale ipotesi ricorre anche nel caso di risoluzione consensuale, non essendovi alcuna differenza fra la dichiarazione unilaterale di recesso e quella manifestata nell'ambito di unaccordo consensuale, salvo risulti provato che la sua adesione alla proposta risolutiva, sia intervenuta in presenza di una giusta causa di recesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente tale giusta causa in presenza di un'asserita impossibilità per il lavoratore di progredire in carriera e di crescere professionalmente in conseguenza della legittima determinazione aziendale di chiudere il reparto di cui era responsabile, trattandosi di aspettative di mero fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 34 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)