Sez. 2, Sentenza n. 1335 del 02/04/1984 Cc. (dep. 18/04/1984) Rv. 163768 - 01
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - MOMENTO INIZIALE.*
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - MOMENTO INIZIALE.*
L'Obbligo della comunicazione giudiziaria sorge soltanto nel momento in cui il giudice sia in possesso di elementi indizianti tali da consentire la configurazione di un fatto reato attribuibile a un determinato soggetto nei cui confronti si debbano compiere Atti istruttori diretti ad individuare le sue eventuali responsabilità. (Conf mass n 159543; (Conf mass n 159237; (Conf mass n 158859).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)