Sez. 5, Sentenza n. 4119 del 08/02/1983 Ud. (dep. 02/05/1983) Rv. 158859 - 01
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - DECORRENZA.*
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - DECORRENZA.*
L'Obbligo della comunicazione giudiziaria sorge quando il giudice disponga di elementi concreti che consentano di attribuire ad una persona la qualità di imputato o di indiziato; non basta pertanto che sussistano dei sospetti a carico di un determinato soggetto, né che esista una situazione di fatto suscettibile di indagini penalmente rilevanti. (Conf mass n 153365, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)