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Sez. 5, Sentenza n. 4119 del 08/02/1983 Ud. (dep. 02/05/1983) Rv. 158859 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158859-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - DECORRENZA.*

L'Obbligo della comunicazione giudiziaria sorge quando il giudice disponga di elementi concreti che consentano di attribuire ad una persona la qualità di imputato o di indiziato; non basta pertanto che sussistano dei sospetti a carico di un determinato soggetto, né che esista una situazione di fatto suscettibile di indagini penalmente rilevanti. (Conf mass n 153365, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)