Sez. L, Sentenza n. 87 del 09/01/1987 (Rv. 449886 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE SENZA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI NEL TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA RICHIESTA FATTANE - NULLITÀ - COMUNICAZIONE TARDIVA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE SENZA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI NEL TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA RICHIESTA FATTANE - NULLITÀ - COMUNICAZIONE TARDIVA - IRRILEVANZA.*
La nullità assoluta del provvedimento di trasferimento del lavoratore subordinato conseguente alla mancata comunicazione dei motivi nel termine di cinque giorni dalla richiesta fattane dal lavoratore stesso (ex art. 2 della legge n. 604 del 1966, applicabile per analogia) non può essere eliminata, ancorché ex nunc, da una tardiva comunicazione, ma in tal caso occorre un nuovo ed autonomo provvedimento di trasferimento. (V 4572/86, mass n 447308; (V 3249/85, mass n 440916; (V 331/79, mass n 396421).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)